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FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA

Fondo avente lo scopo di provvedere alla corresponsione dell’indennizzo in caso di danni provocati da autoveicoli o natanti non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro o che vi vengano poste successivamente. Il fondo è gestito dalla CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) – che si avvale per la liquidazione dei danni di imprese di assicurazione designate per territorio - e viene alimentato tramite il versamento di un contributo (nella misura massima del 4%) sui premi raccolti dalle imprese di assicurazione operanti nel ramo RC auto. In caso di incidente provocato da un veicolo non identificato, il Fondo interviene soltanto per i danni alla persona. Nell’ipotesi di veicolo non assicurato, il Fondo interviene anche per i danni alle cose con una franchigia assoluta della misura di 500 Euro ( lire 1.000.000 circa). In caso di sinistri provocati da veicoli assicurati con imprese in liquidazione coatta, vengono risarciti sia i danni alla persona che i danni alle cose. In tutte le ipotesi i risarcimenti non possono superare i massimali minimi previsti dalla legge al momento del sinistro.

FONDI PENSIONE

Fondi aventi lo scopo di offrire ad una collettività di lavoratori (dipendenti o autonomi) prestazioni pensionistiche integrative rispetto a quelle erogate dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico. A seconda delle modalità di costituzione, i fondi pensione si dividono in due grandi categorie : i fondi chiusi (o negoziali) e i fondi aperti. I primi sono istituiti sulla base di accordi o contratti collettivi e si rivolgono a categorie omogenee di lavoratori (ad esempio, i dipendenti di una stessa impresa o i lavoratori di un medesimo comparto economico). Ai secondi, che sono invece istituiti direttamente da un intermediario finanziario abilitato (impresa di assicurazione, banca, SIM o società di gestione del risparmio), possono aderire tutti i lavoratori, dipendenti o autonomi, per i quali i fondi chiusi non esistono o non operano.

Decorso un certo periodo di tempo dall’adesione è tuttavia possibile per il lavoratore iscritto al fondo chiuso trasferirsi ad un fondo aperto o a una forma pensionistica individuale.

FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI

Pensioni integrative rispetto a quelle erogate dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico destinate a singole persone e che si attuano o attraverso l’adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita che presentino determinate caratteristiche previste dalla legge.

FRANCHIGIA/SCOPERTO

Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato.

La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

ESEMPIO

Nel caso in cui un soggetto assicuri la propria abitazione, valutata 200 milioni, contro il rischio di incendio, può essere stabilita, nella polizza di assicurazione, una franchigia pari a 10 milioni o, in alternativa, pari al 5% del valore assicurato (ossia il 5% di 200 milioni, che equivale a 10 milioni). In questo caso, se il danno subito dall’assicurato è inferiore o uguale alla franchigia (10 milioni), l’assicuratore non versa alcun indennizzo. Se il danno subito dall’assicurato è superiore alla franchigia, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore varia a seconda che si sia in presenza di una franchigia assoluta o di una franchigia relativa.

Valore assicurato

Franchigia

Danno subito
Danno indennizzato

200

10

10

0

Nell’ipotesi invece che una persona assicuri la propria abitazione contro il rischio di incendio per un valore di 200 milioni e che sia previsto uno scoperto del 10%, se si verifica un sinistro e il danno è valutato in 50 milioni, lo scoperto sarà pari a 5 milioni (ossia il 10% di 50 milioni) e l’indennizzo versato dall’assicuratore sarà pari a 45 milioni (50 – 5 milioni).

Valore assicurato

Danno subito

Scoperto

Danno indennizzato

200

50

5

(10% di 50)

45

(50 – 5)

FRANCHIGIA ASSOLUTA

La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno che egli ha subito.

ESEMPIO

Nel caso in cui sia assicurata contro l’incendio un’abitazione per un valore di 200 milioni e sia stabilita una franchigia assoluta pari a 10 milioni, qualora il danno subito a seguito di un sinistro sia di 50 milioni, l’assicuratore verserà un indennizzo pari a 40 milioni (ossia 50 – 10).

Valore assicurato

Franchigia

Danno subito

Danno indennizzato

200

10

50

40

FRANCHIGIA RELATIVA

In questo caso, a differenza di quello della franchigia assoluta, l’applicazione o meno della franchigia dipende dall’entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della franchigia l’assicuratore non corrisponde l’indennizzo, ma se il danno è superiore l’assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.

ESEMPIO

Assicurazione contro l’incendio di un’abitazione per un valore di 200 milioni; franchigia relativa pari a 20 milioni. Se il danno subito non supera la franchigia (ad esempio è pari a 15 milioni), l’assicuratore non effettuerà alcun indennizzo; se invece il danno subito è superiore alla franchigia (ad esempio, 50 milioni), l’assicuratore indennizzerà tutto il danno subito dall’assicurato, senza detrarre l’importo della franchigia.

Valore assicurato

Franchigia relativa

Danno subito

Danno indennizzato

200

20

15

0

200

20

50

50

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